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Il regime fiscale del traduttore editoriale

Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore sono considerati redditi da lavoro autonomo.

I traduttori editoriali, in quanto autori, godono di un regime fiscale che prevede una deduzione forfettaria del 25% (del 40% per gli autori di età inferiore a 35 anni*). L’editore trattiene la ritenuta d’acconto del 20% al momento del saldo, applicandola sul compenso lordo del traduttore diminuito del 25% (o del 40%), ossia sul 75% (o 60%) del compenso lordo.

Questa deduzione forfettaria è stabilita dall’articolo 54, comma 8, del Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi e la sua misura ha subito numerose variazioni nel tempo. Essa ha lo scopo di includere, nella determinazione del reddito netto da cessione dei diritti effettuata dall’autore, i costi collegati alla produzione dei beni.

L’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, cioè la cessione di diritti d’autore, se effettuata direttamente dall’autore non è soggetta a Iva (riferimento normativo: art.3, comma 4, lettera a del DPR n.633/72).

La traduzione editoriale non esige l’apertura di una partita iva, e anche chi ne è titolare non emette fattura quando si tratta di redditi da diritto d’autore: entrambi, il traduttore senza partita iva e quello con partita iva, per questo tipo di compensi emettono una notula di pagamento. Tuttavia, per i titolari di partita iva che hanno aderito al regime forfettario, fra il 2019 e il 2020 sono subentrate alcune novità che dettaglieremo dopo l’elencazione dei modelli di notula.

La cessione dei diritti d’autore, quando fatta direttamente dall’autore, non è soggetta al contributo Inps. Per questi compensi non sussiste neanche l’obbligo di versare contributi alla Gestione Separata per importi annui superiori a 5.000 euro. Ciò significa che un traduttore editoriale può percepire redditi dalle sue opere dell’ingegno senza che ciò implichi obblighi contributivi.

Per chi non ha partita iva, ecco tre modelli di notula: due per le traduzioni in diritto d’autore (over e under 35) e una per le altre collaborazioni occasionali:

Esempio di notula per traduttori editoriali di età superiore ai 35 anni

Esempio di notula per traduttori editoriali di età inferiore ai 35 anni

Esempio di notula per prestazioni occasionali NON in diritto d’autore

Per quanto riguarda i traduttori titolari di partita iva che svolgano anche traduzioni in diritto d’autore, valgono gli stessi principi di fondo che valgono per i titolari di solo codice fiscale (deduzione forfettaria del 25 o 40%, non imponibilità iva, non imponibilità Inps).

Sussiste tuttavia una differenza procedurale per quanto riguarda le partite iva in regime forfettario. Dal momento che la tassazione a cui è sottoposto tale regime ammonta al 15% (o al 5%, nei primi cinque anni di titolarità), va da sé che applicare una ritenuta d’acconto del 20% andrebbe contro ogni logica. Inoltre, la ritenuta d’acconto fa capo all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) mentre il regime forfettario fa capo a una Tassazione Sostitutiva, quindi a un’imposta di altra natura.

È emerso quindi che, per i traduttori con partita iva in regime forfettario, è bene che sui lavori in diritto d’autore non venga applicata la ritenuta d’acconto da parte del committente. Le imposte saranno pagate tutte a posteriori in sede di dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo altresì che tali redditi rimangono soggetti alla deduzione forfettaria (25 o 40% a seconda dell’età), e che sono esonerati dal pagamento dei contributi Inps. Tuttavia concorrono, insieme agli altri redditi, al raggiungimento del massimale di 65.000 euro annui.

Per i traduttori che lavorano con partita iva in regime ordinario o forfettario, rimandiamo al sito di AITI dove sono riportati alcuni esempi di fatture.

Per una trattazione più completa del regime fiscale riservato a chi opera in diritto d’autore si consiglia la lettura del Vademecum legale e fiscale pubblicato da Strade.

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* in questo contesto, l’età di 35 anni viene raggiunta il 1º gennaio dell’anno in cui saranno compiuti i 35, indipendentemente dalla data di nascita. Per esempio, un contribuente nato il 29 novembre 1990, come chiunque altro sia nato in quello stesso anno, “avrà” 35 anni a partire dal 01/01/2025.

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