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Come citare il lavoro autorale di traduzione

Un vademecum in femminile inclusivo sulla citazione delle traduttrici editoriali

Il diritto d’autore, a livello nazionale e internazionale, riconosce le traduzioni di carattere creativo (tra cui le traduzioni editoriali) come opere autorali nuove, ancorché derivate, tutelate autonomamente rispetto all’opera originaria. La legge italiana sul diritto d’autore (legge 633/1941 e s.m.i., di seguito LDA), dopo aver sancito che l’autore delle traduzioni è il traduttore, afferma il carattere fondamentale, perpetuo e inalienabile del diritto morale degli autori.

Il diritto morale è definito dalla LDA come afferente a quei “diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore”. Esso presenta più sfaccettature, quali il diritto a rivendicare la paternità dell’opera e opporsi a ogni deformazione, mutilazione, modificazione o altro atto a danno dell’opera (art. 20 LDA); il diritto all’anonimato, ossia a pubblicare l’opera in anonimo o sotto pseudonimo e il diritto di rivelarsi l’autore di un’opera anonima (art. 21); il diritto di inedito (art. 24); il diritto di ritirare l’opera dal commercio (art. 142); il diritto all’indicazione del proprio nome da parte dell’editore (art. 126).

Il diritto a rivendicare la paternità dell’opera e il diritto a veder indicato il proprio nome contribuiscono a tutelare l’identità personale, autorale e artistica di una persona. Come ricordato anche dalla recente giurisprudenza, l’essere riconosciuto come autore dell’opera concorre alla specifica identità personale, quale componente dei più ampi e inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all’identità, all’onore, alla reputazione personale e al prestigio sociale.

In generale, quindi, ovunque si parli di una specifica traduzione va indicato il nome della traduttrice. Non farlo è una violazione del diritto d’autore.

Stabiliti i principi generali, la legge procede poi, in parti successive o nel regolamento attuativo (R.D. 18/5/1942 e s.m.i.) ad alcune specifiche sulle modalità di citazione. Sulla base delle disposizioni normative e delle buone prassi, forniamo alcuni esempi sulla corretta citazione della traduttrice.

Nel libro tradotto

Ai sensi del R.D. 18/5/1942, art. 33, e successive modifiche, il nome della traduttrice deve essere citato nel frontespizio o sulla copertina del libro, insieme al nome dell’autrice (o dell’autore) dell’opera originaria.

Il nome della traduttrice, quindi, non può essere citato unicamente su pagine del libro, quali il colophon o la quarta di copertina, non destinate alla citazione degli apporti autorali. La stessa ratio va applicata in tutte le forme di edizione, cartacee o digitali.

Le case editrici più attente a valorizzare la traduzione avranno anche cura di inserire una breve biografia della traduttrice in quarta o nelle alette, sotto quella dell’autrice (o, nel caso di un libro digitale, nella sezione di paratesto dedicata).

La corretta menzione del nome della traduttrice nel libro è un obbligo di legge, indipendentemente da quanto scritto sul contratto; tuttavia è sempre utile inserire un’apposita clausola contrattuale come “promemoria”.

Nell’audiolibro

Oltre a comparire nel libretto che accompagna il cd, il nome della traduttrice dovrebbe essere pronunciato a chiare lettere all’inizio dell’audiolibro, dopo quello dell’autrice.

 Nei metadati

La casa editrice (CE) deve indicare il nome della traduttrice tra i metadati riguardanti il libro che vengono trasmessi alle biblioteche e pubblicati sulle piattaforme di vendita o promozione on line.

Nei riassunti e nelle citazioni

Ai sensi dell’art. 70, comma 3, della LDA, “il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta”.

Nelle note e in bibliografia

Ai sensi della norma sopra riportata, la traduttrice e la casa editrice devono citare la traduttrice ogni volta che nella traduzione riportano un passo da un altro libro tradotto o ne citano gli estremi. Qualora di norma la casa editrice, a dispetto della legge, non citi la traduttrice nelle note e nei riferimenti bibliografici, la traduttrice ha il dovere di chiedere alla CE di adeguare le proprie prassi.

Sul catalogo della casa editrice

Per operare correttamente, la CE deve riportare il nome della traduttrice sul proprio catalogo cartaceo e sul catalogo digitale ospitato sul sito.

Nei materiali promozionali

Il nome della traduttrice va menzionato anche su materiali promozionali come il copertinario o gli “assaggi” estrapolati dal libro e resi disponibili in pdf o in versione cartacea. Lo stesso vale per qualsiasi materiale promozionale collegato al libro tradotto. Una breve biografia, che affianchi quella dell’autrice, darà un valore aggiunto alla presentazione.

Nelle recensioni e ovunque si parli di un’opera in traduzione

Chi recensisce un libro tradotto deve citare il nome della traduttrice, a maggior ragione se riporta dei passi del testo. Nell’epoca di internet, non può più essere presa come scusa per la mancata citazione l’eventuale omissione del nome nel materiale reso disponibile dalla casa editrice. Non menzionare chi ha tradotto l’opera che si recensisce è indice di scarsa professionalità. Il medesimo principio si applica a tutte le trasmissioni (radiofoniche, televisive, via web) che parlano di libri.

Il vademecum in pdf

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