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Pillole di contratto – Risposte/8

pubblicato il in Pillole di contratto

Col nuovo lunedì arriva la risposta all’ottava domanda delle nostre “Pillole di contratto”. Ricordiamo che si parlava dell’indicazione del nome del traduttore sul volume, e si chiedeva se:

  1. Va richiesta dal traduttore durante la trattativa contrattuale
  2. È obbligatoria, perché prevista dalle norme vigenti
  3. Sarebbe buona prassi, ma la decisione finale spetta all’editore, che valuta se inserirla o no anche in base alle scelte grafiche della casa

Come ha risposto l’88% di voi, la risposta esatta è la numero 2.

PERCHÉ?
Perché sì: lo prevede la legge e c’è poco da aggiungere.
È del traduttore la paternità dell’opera, e lui o lei non potrà avere miglior biglietto da visita del proprio nome e cognome su una traduzione ben fatta. Capita che alcune case editrici sostengano di non poter pubblicare il nome del traduttore con scuse fantasiose, ad esempio per motivi di spazio o di scelte grafiche; ma è una posizione insostenibile, e l’editore che omette il nome del traduttore dalla pubblicazione in presenza di un regolare contratto di edizione va incontro a conseguenze spiacevoli. Non solo: anche la vaga formula della pubblicazione nelle “forme d’uso” è poco raccomandabile. Il decreto attuativo della LDA dice esplicitamente che il nome del traduttore deve comparire in copertina o sul frontespizio, e gli editori che lo pubblicano solo sul retrofrontespizio sono in errore.

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