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Pillole di contratto – Risposte/5

pubblicato il in Pillole di contratto

Arriva il lunedì e con lui la risposta alla “pillola” della settimana precedente.

Vi chiedevamo «l’autore della traduzione editoriale ne detiene i diritti morali e patrimoniali, e ha facoltà di cedere i secondi in cambio di un compenso. Ma in quale forma dev’essere previsto tale compenso?», e le risposte che proponevamo, con le percentuali ottenute da ognuna, erano:

  1. La legge obbliga il traduttore a concordare con l’editore un compenso a stralcio, ovvero l’usuale compenso lordo a cartella (67% delle risposte);
  2. La legge obbliga l’editore a concordare con il traduttore una percentuale sul prezzo di copertina di ogni copia venduta, cosiddetta “royalty” (7% delle risposte);
  3. La legge obbliga l’editore e il traduttore a concordare un compenso misto, che preveda un anticipo non restituibile e il successivo versamento di royalty sulle copie vendute, in base a rendiconti trasmessi con regolarità (26% delle risposte).

E questa volta la risposta esatta era nessuna delle tre.

PERCHÉ?

Perché la legge (parliamo sempre della LDA, n. 633 del 1941) non obbliga alcuno dei due soggetti a nulla. La norma si limita a stabilire che il compenso dell’autore di opere d’ingegno è solitamente costituito da una compartecipazione alle vendite sotto forma di percentuale sul prezzo di copertina; ma aggiunge che sono possibili anche “patti contrari” (cioè diversi), fra cui il compenso a stralcio.

Così facendo, il legislatore intendeva fornire opzioni diverse ai soggetti che possono commissionare una traduzione, e possono anche non essere editori. Col tempo, però, l’opzione si è trasformata in prassi, inattaccabile al punto che dopo settant’anni dalla sua promulgazione è ancora molto difficile, per un traduttore, vedersi riconoscere un compenso diverso da quello a stralcio, e praticamente impossibile partecipare alla fortuna commerciale della sua traduzione, almeno fino al rinnovo della concessione dei diritti (cfr. domanda e risposta n. 4).

D’altro canto, va anche ricordato che la prassi lo “protegge” dall’insuccesso commerciale della traduzione stessa, ma in definitiva sarebbe auspicabile una vera e propria contrattazione anche su questo punto, e quindi un maggiore dialogo fra il committente e il traduttore.

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