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Prima adozione ufficiale del contratto modello

pubblicato il in Comunicati, Comunicati 2018, Normativa

Il giorno 1 agosto a Bologna la Sezione traduttori editoriali Strade, insieme alla rappresentanza locale di Slc-Cgil, ha stipulato un accordo col Centro Editoriale Dehoniano (C.E.D.) per l’adozione del contratto modello di edizione di traduzione.

L’accordo impegna il C.E.D. a utilizzare come schema contrattuale per le traduzioni in diritto d’autore il modello elaborato da Strade. Si tratta di un precedente di rilievo, in quanto il contratto modello non era mai stato adottato ufficialmente da un editore.

In base all’accordo, Strade e i colleghi bolognesi di Slc monitoreranno l’uso che il C.E.D. si appresta a fare della falsariga contrattuale, ideata per salvaguardare i diritti dei traduttori editoriali e incoraggiare le buone pratiche.

Il coordinamento nazionale Strade-Slc

Aggiornamento del 12 ottobre 2021.

Importante sentenza sulle tipologie di contratto

pubblicato il in Normativa, Sentenze

Una recente sentenza di prima istanza del Tribunale di Milano sottolinea senza ombre il carattere autoriale delle opere di traduzione.

Riportiamo la massima disponibile a questo link:

DISTINZIONE TRA CONTRATTO D’OPERA E CONTRATTO DI EDIZIONE-TRADUZIONE

Il contratto d’opera di traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni non creative, la cui “messa in circolazione” è lecita indipendentemente dal consenso dell’autore. Nel caso di traduzione creativa, lo sfruttamento dei diritti autoriali è condizionale alla stipula di un secondo contratto (di cessione degli stessi).

La mancanza di un obbligo di pubblicazione o di una relazione di dipendenza tra pubblicazione e compenso non inficia la classificazione del contratto come contratto di edizione-traduzione se gli elementi caratteristici del contratto d’opera sono integrati dalla dichiarazione del traduttore di essere l’unico autore della traduzione e di garantirne, proprietà, originalità e piena disponibilità, e da una garanzia di pacifico godimento.

***

Per le traduzioni editoriali chiedete sempre un contratto di edizione di traduzione (come il contratto modello di Strade) e, in caso di dubbi, rivolgetevi alla nostra consulenza contrattuale.

L’accordo tra l’associazione dei traduttori tedeschi e gli editori

pubblicato il in Normativa

Il 1° aprile 2014 l’associazione dei traduttori letterari VdÜ (Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke, parte integrante del sindacato ver.di nonché omologo tedesco di STradE) e un gruppo di case editrici capeggiate da Carl Hanser Verlag di Monaco di Baviera hanno stipulato un accordo generale sui compensi e le royalty per le traduzioni letterarie (Gemeinsame Vergütungsregel).

A dodici anni dall’entrata in vigore della nuova legge sul diritto d’autore, la Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern (“legge sul rafforzamento del potere contrattuale degli autori e degli artisti”), che sancisce il diritto degli autori a ricevere compensi adeguati ed equi, e dopo più di cinquanta azioni legali portate avanti da singoli traduttori letterari nei confronti delle case editrici, alcune di queste, insieme al VdÜ, hanno ora raggiunto un accordo che si articola nei seguenti punti:

  1. I traduttori letterari devono ricevere un compenso di base che non può essere inferiore a un determinato minimo (ogni traduttore, naturalmente, sarà libero di concordare un compenso di base superiore). I minimi fissati per il compenso forfettario sono diversi a seconda dell’impegno richiesto dalla traduzione: 18,50 Euro a Normseite (cartella di 30 righe da massimo 60 caratteri ciascuna) per testi di difficoltà media, 15 Euro per i testi più semplici (libri per bambini, varia, divulgazione, manualistica…), 22 Euro per testi letterari di indubbia complessità. A partire dal 1° gennaio 2015 la prima e la terza tariffa minima verranno rispettivamente portate a 19 e 23 Euro per Normseite. Non si escludono successivi aumenti tariffari.
  2. Oltre al compenso base, i traduttori riceveranno delle royalty, relative alle edizioni cartacee, non inferiori alle seguenti percentuali: 1% del prezzo netto di copertina per vendite fino alle 5000 copie, 0,8% per vendite dalle 5001 alle 10.000 copie e 0,6% per le vendite superiori alle 10.000 copie. Lo stesso vale per tutte le nuove edizioni, eccezion fatta per quelle tascabili successive a una prima edizione in diverso formato, nel qual caso i minimi obbligatori delle percentuali vengono dimezzati. Si fissa inoltre un minimo dell’1,6% come royalty sulla cifra netta effettivamente incassata dall’editore per gli audiolibri o altri prodotti simili che esulano dal regime di prezzi dei libri cartacei.
  3. Per ogni tipologia di download digitale, ebook o mp3 va corrisposto al traduttore, come minimo, il 2,5% del prezzo alla vendita o di quanto effettivamente incassato dall’editore per ogni copia venduta o prestata a pagamento.
  4. Quanto alla cessione o concessione in licenza di qualsiasi diritto secondario i traduttori riceveranno, come minimo, il 10% degli introiti netti dell’editore, eccezion fatta per le edizioni tascabili, nel qual caso il minimo obbligatorio si dimezza (5%).
  5. I compensi base per le traduzioni di opere di pubblico dominio prevedono gli stessi minimi, mentre le royalty minime saranno raddoppiate rispetto alle percentuali di cui ai punti 2, 3 e 4, sempre che non si stipulino contratti che prevedano condizioni più favorevoli.
  6. Queste regole saranno negoziate e rivedute ogni due anni. L’accordo ha validità a tempo indeterminato e può essere rescisso con almeno sei mesi di anticipo entro la fine dell’anno solare, comunque non prima del 31 dicembre 2016.

Il VdÜ e le case editrici firmatarie (al 5 maggio 2014: Carl Hanser, Hoffmann & Campe, Schöffling, Frankfurter Verlagsanstalt, Wallstein, marebuch e alcuni marchi minori) invitano tutti gli editori tedeschi a sottoscrivere l’accordo.

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