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Pillole di contratto – Risposte/3

pubblicato il in Pillole di contratto

Arriva il lunedì e porta con sé la risposta alla domanda sulle “Pillole di contratto”.

La terza domanda riguardava il diritto d’autore:

Come si stabilisce se una traduzione rientra o meno nel diritto d’autore?

Abbiamo ricevuto in tutto 115 risposte, così distribuite:

Lo decidono l’editore e il traduttore al momento della stipula del contratto 15 13%
Può rientrare nel diritto d’autore solo se sulla pubblicazione compare il nome del traduttore 11 10%
Dipende dalla natura del testo 89 77%

La risposta corretta era la 3: dipende dalla natura del testo.

PERCHÉ?

Perché, come recita l’articolo 6 della legge 633/41 sulla tutela delle opere d’ingegno (di seguito: LDA, legge sul diritto d’autore), “il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Vale a dire: se per la sua natura il testo da tradurre richiede al traduttore un impegno “creativo”, la traduzione ricade automaticamente sotto le relative disposizioni di tutela della LDA. O in altre parole ancora: non è la legge a decidere, né il committente, e nemmeno il traduttore, ma il testo.

Per una panoramica di riferimento sulle traduzioni tutelate o meno dal diritto d’autore, e per una definizione di “opera creativa”, rimandiamo al Vademecum messo a punto da STRADE.

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